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Chiarimento

  • Buongiorno posto che la procedura di gara di che trattasi richiede la presentazione di due offerte economiche, l’una per il servizio principale di trattamento e l’altra per il servizio opzionale di trasporto e scarico, non si comprende come operi il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 24 del Disciplinare di gara. In particolare, l’art. 24 prevede che venga stipulata la “graduatoria unica degli Operatori Aggiudicatari” sulla base del “minor prezzo offerto per tonnellata di rifiuto da conferire presso l’/gli impianto/i indicato/i in sede di presentazione dell’offerta (determinato considerando i prezzi e le quantità offerte per singolo Codice EER)”, salvo poi precisare che la medesima graduatoria riporterà “sia il prezzo indicato per il Servizio di trasporto e scarico (opzionale), che la somma data dal prezzo offerto per il Servizio di trattamento e dal prezzo offerto per il Servizio di trasporto e scarico anzi indicato (“Valore Complessivo Offerto”)”. Per come è formulata, la clausola non consente di comprendere se il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sarà applicato solo sull’offerta relativa al trattamento o sulla somma delle due offerte economiche, compresa, pertanto, l’offerta relativa al servizio opzionale di trasporto. In tale ultima eventualità, in particolare, si produrrebbe un effetto distorsivo della concorrenza con un chiaro pregiudizio per la parità di trattamento dei singoli operatori economici partecipanti, chiamati a formulare un’offerta, il cui ribasso sarà valutato ai fini dell’aggiudicazione con riferimento non solo al servizio di trattamento bensì anche al servizio opzionale di trasporto, la cui attivazione - come previsto dall'art. 6 del Disciplinare - è oggetto di scelta discrezionale della Stazione Appaltante. Tale circostanza non assicura, nella sostanza, che l’offerta complessivamente più bassa sia l’offerta migliore, atteso che, vista la natura opzionale del servizio di trasporto, gli operatori economici non sarebbero in grado, considerando le economie di scala derivanti dalla certa esecuzione di entrambi i servizi, formulare offerte complessivamente remunerative. Peraltro, la circostanza che l’art. 26 del Disciplinare preveda che “In caso di Offerte uguali sarà preferita l’offerta che contenga il prezzo relativo al Servizio di trattamento più basso” porterà gli operatori economici a formulare offerte anche molto basse e potenzialmente non remunerative per il servizio di trattamento e, per compensare, offerte più elevate per il servizio di trasporto, al fine di evitare, anche considerando che l’art. 27 dispone che la verifica dell’anomalia verrà effettuata sull’“offerta” complessivamente considerata , che l’offerta sia dichiarata anomala. È evidente come tale meccanismo determini l’illegittimità della procedura di gara per violazione dei principi di buon andamento e par condicio competitorum, non garantendo lo stesso l’aggiudicazione del servizio principale di trattamento a prezzi remunerativi, sfuggendo gli stessi dalla verifica di anomalia, la quale, nei fatti, verrebbe condotta su un’offerta che comprende un servizio la cui attivazione è rimessa al giudizio discrezionale dell’amministrazione e che, per compensazione, potrebbe rendere, seppur in astratto, l'offerta complessivamente congrua e remunerativa. Si resta in attesa di chiarimenti in merito a quanto sopra. Cordiali saluti.

    Domanda del: 21/03/2023 aggiornata il 21/03/2023
  • Il disciplinare di gara illustra le modalità di presentazione della/e offerta/e, rilevando, più e più volte, che la graduatoria delle stessa sarà basata sul minor prezzo offerto per tonnellata di rifiuto da conferire presso l’/gli impianto/i indicato/i in sede di presentazione dell’offerta. In ogni caso, ciascun Operatore dovrà, altresì, indicare il prezzo in €/ton per il Servizio di trasporto e scarico (opzionale) per il Codice EER per il quale partecipa. Tenuto conto della natura opzionale dell’offerta per il Servizio di trasporto e scarico, che potrà essere accettata o rifiutata dalla Stazione Appaltante e dalla SOL, tale valore non può essere computato in sede di graduazione delle proposte, stante la condizione sospensiva e facoltativa espressa. La Stazione Appaltante, sulla base delle proprie valutazioni organizzative, tecniche, funzionali ed economiche provvederà a stabilire, di volta in volta, la specifica soluzione di esecuzione del servizio di trasporto e scarico per ciascun Codice EER e per ciascun sito di conferimento, nella massima libertà operativa. Quanto infine alle previsioni di cui all’art. 27 sulla verifica di anomalia delle offerte, lo stesso espressamente prevede che “…il calcolo della soglia di anomalia è effettuato sul RIBASSO PERCENTUALE calcolato sull’Offerta presentata dagli Operatori rispetto all'importo posto a base d'asta…” e, considerato che le basi d’asta e il ribasso percentuale afferiscono unicamente al servizio di trattamento, il calcolo della soglia di anomalia non verrà conseguentemente effettuato sull’offerta complessivamente considerata.

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